Statuto

STATUTO 

“N.C.T. LAGUNA ASD”

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) È costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “NUOVO CIRCOLO TENNIS LAGUNA Associazione sportiva dilettantistica” o, in breve, “N.C.T. LAGUNA ASD”, con sede in Comacchio (FE), in via Spina n. 34. La variazione della sede nel medesimo Comune viene deliberata dall’Assemblea ordinaria non configurandosi come variazione statutaria e deve essere tempestivamente comunicata all’Agenzia delle entrate e alle amministrazioni che detengono albi o registri a cui l’associazione risulti iscritta. L’associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2) L’associazione esercita in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla disciplina del tennis.

Articolo 3) L’associazione può esercitare attività diverse da quelle propriamente sportive a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Possono rientrare in queste attività, a mero titolo esemplificativo, la gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, l’organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, la gestione di uno spaccio interno. Ulteriori attività diverse vengono deliberate, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o ad un suo componente in quanto disgiuntamente delegato, dichiarando di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 6) L’accettazione della domanda di ammissione ed il versamento del contributo associativo annuale danno diritto a ricevere la tessera sociale.

Qualora il consigliere interpellato ritenga non opportuna l’ammissione dell’aspirante associato anche per comportamenti tenuti in altri contesti associativi e sportivi, sottoporrà l’istanza alla valutazione collegiale del Consiglio Direttivo che dovrà pronunciarsi in ogni caso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso la domanda venga respinta, la relativa delibera debitamente motivata dovrà essere trasmessa all’interessato che potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima Assemblea Ordinaria utile.

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale e dal minore stesso al superamento del quattordicesimo anno di età.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 7) I Soci hanno gli stessi diritti e doveri essendo l’ordinamento interno ispirato ai principi di democraticità e di uguaglianza tra i soci e quindi all’uniformità del rapporto associativo.

Articolo 8) In particolare, il socio ha diritto:

  • di frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie;
  • di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
  • di collaborare alla ideazione e realizzazione delle attività associative compatibilmente con le proprie attitudini, competenze e disponibilità di tempo;
  • di presentare al Consiglio Direttivo domanda di accesso ai libri sociali, modalità attraverso la quale viene garantita la pubblicità della documentazione associativa. Il Consiglio Direttivo deve garantire all’associato la visione della documentazione richiesta entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. I costi di eventuale riproduzione della documentazione sono a carico del richiedente e in ogni caso il trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione è autorizzato esclusivamente per l’esercizio dei diritti e doveri associativi o per tutelare in qualsiasi giudizio la posizione dell’associato o della stessa associazione.

Il socio è tenuto:

  • al pagamento del contributo associativo annuale;
  • al pagamento delle eventuali quote o corrispettivi periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
  • all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 9) Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma i Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

  • dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione;
  • esclusione deliberata quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali o quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
  • decadenza per morosità conseguente all’omesso versamento della tessera e del contributo associativo annuale senza giustificato motivo;
  • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti i Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa.

La delibera del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata, alla prima occasione utile, dall’Assemblea Ordinaria e nelle more l’interessato si intende sospeso.

L’Associato radiato non può essere più riammesso.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  • dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  • dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva.

All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

Articolo 11) Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 12) Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione.

Articolo 13) Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 14) L’Assemblea dei Soci, organo sovrano, può essere ordinaria e straordinaria.

La convocazione dell’assemblea avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e comunicazione agli associati mediante strumenti ritenuti idonei dal Consiglio direttivo come, a titolo esemplificativo, la trasmissione a mezzo posta elettronica o l’utilizzo di servizi di messaggistica. L’assemblea viene convocata su delibera del Consiglio Direttivo anche su richiesta di almeno un decimo dei soci, nel qual caso deve essere convocata entro venti giorni dalla richiesta.

Le modalità di partecipazione sono indicate dall’organo amministrativo nella convocazione assembleare che potrà prevedere anche la partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o mediante l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, con specifico riferimento alle assemblee elettive, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Alle assemblee partecipano i soci in regola con il versamento del contributo associativo annuale. Gli associati minorenni possono partecipare alla discussione ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, al massimo, tre associati.

L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 15) L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessita per la delibera di quanto sottoesposto:

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • procede alla nomina delle cariche sociali secondo il principio di libera eleggibilità;
  • elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni;
  • approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;
  • approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
  • delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Articolo 16) L’Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare in materia di:

  • modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
  • scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo per qualsiasi causa estintiva.

Fatta eccezione per la delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo, per la quale si rinvia all’articolo 17, l’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza di tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole dei presenti mentre è validamente costituita in seconda convocazione alla presenza di un decimo degli associati e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Articolo 17) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. La delibera di scioglimento dell’associazione e di devoluzione del patrimonio viene assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a fini sportivi, acquisito il parere dell’amministrazione preposta.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18) II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove, eletti, possibilmente in numero dispari, tra gli associati maggiorenni che non si trovino in condizione di incompatibilità previste dall’ordinamento statale o sportivo e oggi definite dall’articolo 11 del Decreto legislativo 36/2021.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nel caso di decadenza dall’incarico per qualsiasi causa di uno o più Consiglieri, l’organo continuerà a svolgere le sue funzioni e sarà ripristinato nei suoi componenti alla prima assemblea utile a meno che i relativi componenti siano inferiori a tre, nel qual caso dovrà convocare entro venti giorni l’assemblea perché proceda all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e conferisce le deleghe ai consiglieri per l’espletamento delle funzioni che non devono essere assolte collegialmente.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all’espletamento dell’incarico.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Articolo 19) II Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Articolo 20) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei Soci;
  • redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
  • fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da un decimo dei Soci;
  • decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;
  • adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
  • deliberare sulle ammissioni dei nuovi Soci, disgiuntamente o collegialmente;
  • favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 21) II Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 22) In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo a fini sportivi sentita l’amministrazione preposta.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23) Il Consiglio Direttivo delibera la richiesta di affiliazione ad uno o più Federazioni Sportive nazionali, Discipline sportive associate e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. impegnando l’associazione a rispettarne Statuto e Regolamenti.

Articolo 24) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire altre autorità prima di aver sottoposto la questione all’Assemblea dei Soci.

Articolo 25) Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

 

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